Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 27.7.2017 n. 18725, hanno chiarito che si configura una donazione diretta, nulla, nel caso di bonifico bancario avente ad oggetto una somma di denaro operato per spirito di liberalità da parte di un soggetto a favore di un altro (ad esempio, un figlio).
In tal caso, il contratto è nullo per assenza della forma solenne, richiesta per la donazione a pena di nullità (art. 782 c.c.) e gli eredi del donante hanno diritto di farsi restituire i beni donati (senza esperire l’azione di riduzione). Secondo la Corte, infatti, si configura una donazione diretta, con il conseguente obbligo di forma, tutte le volte che si realizzi un passaggio immediato di ingenti valori patrimoniali tra un soggetto e l’altro per spirito di liberalità.