Con la circ. 8.11.2017 n. 17, il Ministero del Lavoro ha illustrato in termini operativi i concetti di quinquennio e biennio mobile, utilizzati come parametri per definire le durate massime dei trattamenti di integrazione salariale di cui al DLgs. 148/2015, nell’applicazione della normativa in materia di CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà.
In particolare, il Ministero chiarisce che, per quinquennio mobile, si intende un periodo di tempo pari a 5 anni, da calcolarsi a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva. Tale arco temporale costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo previsto dalla legge, come ad esempio i 24 mesi previsti dall’art. 4 del Dlgs. 148/2015.
Ad esempio, per il calcolo della durata massima complessiva nel caso di un trattamento CIGS, occorre considerare l’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione del trattamento e, a ritroso, si valutano i 5 anni precedenti, ossia il c.d. “quinquennio mobile”. Se in tale lasso di tempo, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, il trattamento di CIGS richiesto non può essere riconosciuto.