L’INPS, con la circ. 25.3.2020 n. 45, ha fornito le istruzioni operative in merito alla fruizione del congedo speciale introdotto dall’art. 23 del DL 18/2020 e dei “permessi 104″, aumentati per effetto dell’art. 24 del citato decreto.
In proposito, l’INPS precisa che:
– per fruire del congedo speciale i lavoratori devono autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e i datori di lavoro, in attesa che siano adeguate le procedure informatiche per la presentazione delle istanze, dovranno consentire la fruizione del congedo pagando la relativa indennità;
– il diritto di fruire di ulteriori 12 giorni di “permessi 104″ (oltre ai 3 già riconosciuti dall’art. 33 co. 3 della L. 104/92), nei mesi di marzo e aprile 2020, non spetta solo ai lavoratori che assistono un familiare disabile grave, ma anche ai lavoratori stessi che versino nello stato di grave disabilità accertata. Anche per queste giornate aggiuntive potranno essere usati i consueti algoritmi, ai fini del frazionamento in ore e del riproporzionamento in caso di rapporto di lavoro part time.