L’art. 1 co. 1 del DL 19/2020 prevede che le misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 di cui al successivo comma 2 possano essere adottate per periodi predeterminati, di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili fino al 31.7.2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31.1.2020.
La scelta tra le misure di contenimento di cui al comma 2 deve essere ispirata ai principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità.
Il decreto, inoltre, rende esplicita la supremazia del DPCM rispetto alle altre fonti: l’art. 3 del DL 19/2020, infatti, riserva ai Presidenti di Regione la possibilità di adottare ordinanze per contrastare l’emergenza epidemiologica solo nelle more dell’adozione dei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e solo in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario.
L’art. 3 co. 2 del DL 19/2020, infine, esclude che i sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti, a pena di inefficacia, dirette a fronteggiare l’emergenza e che siano in contrasto con le misure statali o che prevedano iniziative ulteriori rispetto a quelle indicate nel decreto legge.