Assonime ha dato inizio, in data 26.3.2020, alla pubblicazione di una serie di Questions and Answers (Q&A) relative a dubbi applicativi emersi in relazione alle nuove modalità semplificate di svolgimento delle assemblee ex art. 106 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia).
Si chiarisce, tra l’altro, che, nonostante il riferimento normativo (art. 106 co. 2 del DL 18/2020) ad uno svolgimento dell’assemblea “anche esclusivamente” mediante mezzi di telecomunicazione possa far pensare ad una vera e propria assemblea “virtuale”, priva di un luogo fisico di convocazione, in senso contrario fanno propendere le disposizioni codicistiche non derogate (artt. 2363, 2366 e 2370 co. 4 c.c.), che presuppongono sempre una forma di partecipazione a distanza rispetto ad un luogo fisico identificato; tali disposizioni non sono sovvertite nella loro impostazione ordinaria dalla disciplina speciale-emergenziale, che è solo tesa a superare eventuali silenzi statutari in materia e la mera facoltatività di simili interventi dei soci.
Di conseguenza, anche nell’ipotesi di svolgimento dell’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, la società dovrebbe indicare, nell’avviso di convocazione, il luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, in applicazione dell’art. 2366 c.c.