Effetti della diffusione del Coronavirus – Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) (ris. Agenzia delle Entrate 18.3.2020 n. 12)

L’art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) conferma il rinvio al 20.3.2020 di tutti i versamenti fiscali e contributivi scaduti il 16.3.2020.
Per i soggetti che svolgono attività nei settori considerati maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (si veda, “a titolo indicativo”, l’elenco riportato nella ris. Agenzia delle Entrate 12/2020), l’art. 61 del DL 18/2020 prevede invece la sospensione:
– dal 2.3.2020 al 30.4.2020, dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL;
– dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio).
Ulteriori differimenti sono previsti per i contribuenti che:
– con riferimento al periodo d’imposta 2019, hanno ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro;
– sono ubicati in determinati territori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 31.5.2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020 (per gli enti sportivi che beneficiano della sospensione fino al 31.5.2020, entro giugno 2020).

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