Con la sentenza 11.4.2019 n. 10126, la Corte di Cassazione ha analizzato l’efficacia, ai fini dell’IMU (oltre che dell’ICI), della rendita catastale notificata al contribuente in un periodo di imposta successivo a quello della sua richiesta.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, il criterio contabile (ovvero il costo rivalutato) deve essere applicato in forma definitiva (senza che l’ente locale possa effettuare contestazioni se non limitatamente ai costi indicati ed ai coefficienti di rivalutazione utilizzati) fino all’anno nel quale viene richiesta l’attribuzione di rendita attraverso la presentazione del modello DOCFA.
A partire dall’anno successivo a quello di richiesta della rendita il contribuente può, provvisoriamente, continuare a calcolare l’imposta sulla base dei costi rivalutati oppure utilizzare la rendita proposta moltiplicata per gli appositi coefficienti.
Tuttavia, una volta ritualmente notificata, la rendita verrà utilizzata per ricalcolare le annualità “sospese” a partire da quella successiva alla richiesta.