In linea di principio, non sono assoggettati ad autotutela gli atti di esecuzione delle attività ispettive in quanto di natura endoprocedimentale ed inidonei a produrre, in via autonoma e immediata, effetti giuridici pregiudizievoli per il contribuente.
Nel caso, però, di sopravvenuta conoscenza dopo l’emissione del PVC di elementi favorevoli al contribuente, la Guardia di Finanzia può, in alternativa, riaprirlo evidenziando gli effetti quantitativi dei nuovi elementi sulle violazioni già constatate ovvero trasmettere all’Amministrazione finanziaria la documentazione attestante i nuovi elementi favorevoli, notiziando il contribuente (circ. Guardia di Finanza 27.11.2017 n. 1/2018).
L’obbligo di comunicazione sussiste altresì nell’ipotesi in cui sia stato già emesso il relativo avviso di accertamento, al fine di consentire all’Agenzia l’eventuale esercizio dell’autotutela.