Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378, risolvendo una questione della massima importanza, ha sancito che il contribuente, in sede di ricorso contro la cartella di pagamento derivante dalla dichiarazione, può contestare il merito della pretesa anche sulla base di errori od omissioni presenti nella dichiarazione, indipendentemente dai termini indicati dall’art. 2 del DPR 322/98, che si riferiscono alla sola fase amministrativa.
Quanto esposto non vale se l’irretrattabilità del dato indicato (o da indicare) in dichiarazione ha fondamento normativo, come per il credito d’imposta sulla ricerca scientifica (vedasi l’art. 6 del DM 22.7.98 n. 275).
La dichiarazione dei redditi integrativa, ove comporti un minor reddito o, comunque, un minor debito d’imposta (art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98), può essere emendata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, potendo compensare il credito che ne deriva ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Spirato il menzionato termine, non viene meno la possibilità, per il contribuente, di inviare la domanda di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73, entro il termine decadenziale dei 48 mesi dal pagamento, ma risulta inibita l’integrativa con successiva compensazione.
Qualora la dichiarazione integrativa sia a sfavore del contribuente, può essere trasmessa entro il termine decadenziale per l’accertamento, di cui all’art. 43 del DPR 600/73 (art. 2 co. 8 del DPR 322/98).