Il DM 4.7.2019, riguardante l’adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, ha previsto che l’organo di controllo eserciti un monitoraggio sul bilancio sociale finalizzato a verificare il rispetto:
– per gli ETS, delle disposizioni di cui all’art. 30 co. 7 del DLgs. 117/2017, a mente del quale gli organi di controllo di associazioni e fondazioni del Terzo settore verificano l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a cui l’ente è chiamato, con particolare riguardo all’osservanza delle finalità di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8;
– per le imprese sociali, dell’art. 10 del DLgs. 112/2017, che comprende la verifica, da parte dei sindaci, dello svolgimento in via stabile di attività d’impresa di interesse generale che determinino ricavi almeno pari al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa (art. 1 co. 3 del DLgs. 112/2017).
Il bilancio sociale, una volta approvato, dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente o su quello della rete associativa cui aderiscono ed essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore o, nel caso di imprese sociali, presso il Registro delle imprese.