Secondo la sentenza Cass. 23.3.2016 n. 5720, sono deducibili le somme erogate ad un ente sportivo dilettantistico affinché questi esponesse il marchio dell’impresa sulle proprie divise in occasione di eventi.
Tali versamenti si considerano spese di pubblicità deducibili interamente nell’esercizio a prescindere dall’effettivo ritorno in termini di ricavi.
In applicazione dell’art. 108 del TUIR, in assenza di un nesso tra l’attività sponsorizzata e quella svolta dallo sponsor, le somme corrisposte non rientrerebbero tra le spese di pubblicità e pertanto non potrebbero essere dedotte integralmente. Tuttavia, rileva la Corte, ai sensi dell’art. 90 co. 8 della L. 289/2002, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di determinati soggetti (tra i quali rientrano le società e associazioni sportive dilettantistiche), di importo annuo non superiore a 200.000,00 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti di quest’ultimo mediante una specifica attività del beneficiario.