Ai sensi dell’art. 90 co. 8 della L. 289/2002, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di importo annuo non superiore a 200.000,00 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti di quest’ultimo mediante una specifica attività del beneficiario.
Per beneficiare della deducibilità di tale erogazione, occorre rispettare le seguenti condizioni:
– i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
– a fronte dell’erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività dell’associazione beneficiaria.
Sul tema, si segnala anche l’orientamento della sentenza Cass. 23.3.2016 n. 5720, per la quale sono deducibili le somme erogate ad un ente sportivo dilettantistico se questo espone il marchio dell’impresa sulle proprie divise in occasione di eventi.
Occorre quindi dimostrare l’effettività dell’operazione svolta, dando piena prova circa la promozione dell’immagine e l’effettuazione di specifiche attività da parte dell’ente sportivo. In questo senso, per l’impresa sponsorizzante diventa fondamentale:
– verificare l’iscrizione al Coni del sodalizio sportivo;
– procedere alla redazione di un contratto a prestazioni corrispettive nel quale definire come si manifesterà la pubblicità e gli obblighi a cui sarà tenuto chi organizza gli eventi.