La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con sentenza n. 318/1/17 del 13.12.2017, ha ritenuto che l’erede che ha accettato con beneficio di inventario sia legittimato a ricevere la notifica delle cartelle esattoriali per debiti tributari del defunto in quanto soggetto passivo della relativa imposta.
A tale conclusione è giunta in base all’art. 490 c.c., a mente del quale colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede.
Rispetto all’accettazione pura e semplice, però, il patrimonio del defunto è distinto da quello dell’erede e si producono gli effetti indicati dall’art. 490 co. 2 c.c..
Ne consegue che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non determina il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere al di là dei beni lasciati dal de cuius.