A partire dall’1.1.2018 i rimborsi da conto fiscale, ai sensi dell’art. 1 co. 4-bis del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), sono erogati direttamente ai contribuenti dall’agente della riscossione attraverso la struttura di gestione di cui all’art. 22 co. 3 del DLgs. 241/97 con l’eliminazione di alcuni passaggi autorizzativi intermedi.
A fronte della predetta novità sono stati emanati:
– il DM 22.12.2017, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che prevede un flusso informativo fra la Struttura di gestione, l’Agenzia delle Entrate e gli agenti della riscossione;
– il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2017 n. 306408 che approva le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni fra i soggetti di cui al punto precedente ai fini dell’erogazione dei rimborsi da conto fiscale.
Si rileva, fra l’altro, che la nuova disciplina per l’erogazione dei predetti rimborsi:
– si applica a tutti i rimborsi ancora da erogare all’1.1.2018;
– assume carattere “generale” e non concerne esclusivamente il rimborso dell’IVA relativo alle operazioni assoggettate al meccanismo dello split payment (circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27);
– persegue la finalità di ridurre i tempi di erogazione dei rimborsi IVA, in conformità con la giurisprudenza UE (Corte di Giustizia UE 16.3.2017 causa C-211/16) e come richiesto nella decisione del Consiglio europeo 25.4.2017 n. 784 che ha autorizzato l’Italia ad estendere l’ambito applicativo della scissione dei pagamenti.