Con la risposta a interpello 3.7.2024 n. 144, l’Agenzia delle Entrate conferma la concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari di cui all’art. 12 del TUIR non rientrante in iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.
Non è pertanto possibile applicare l’art. 51 co. 2 lett. f-bis) del TUIR, in quanto la disposizione condiziona la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi per la fruizione di prestazioni aventi finalità di “educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
In particolare, le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari possono rientrare nell’esclusione prevista dell’art. 51 co. 2 lett. f-bis) del TUIR solo se svolte nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.