La responsabilità nella determinazione della corretta aliquota d’imposta da applicare nelle cessioni di beni o nelle prestazioni di servizi è onere del cedente o del prestatore. Non assumono dunque rilevanza, se non ai fini dei rapporti civilistici tra fornitore e cliente, eventuali dichiarazioni rese dal cessionario o dal committente in ordine all’aliquota da applicare alle operazioni.
L’IVA gravante sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relative alle costruzioni di fabbricati può beneficiare di importanti riduzioni. Si applica, ad esempio, l’aliquota al 10% nella costruzione di case di abitazione diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nei confronti di soggetti privi dei requisiti “prima casa”. In tal caso è necessario che il committente rilasci al prestatore una dichiarazione nella quale attesti la sussistenza dei requisiti per la concessione dell’agevolazione.
Il Ministero delle Finanze, con risoluzione n. 361705/1979, ha chiarito che laddove sia previsto un beneficio consistente nell’applicazione di aliquote agevolate in presenza di determinati presupposti, il soggetto d’imposta che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi deve “assicurarsi in concreto che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota ridotta, non avendo carattere esimente da sanzioni l’eventuale dichiarazione rilasciata dal committente dei lavori circa la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio tributario”.