Il DL 22.10.2016 n. 193, modificando l’art. 2 co. 8 e 8-bis del DPR 322/98 ammettendo la dichiarazione integrativa a favore con possibilità di compensazione del credito senza, in sostanza, sbarramenti temporali, incide sulle modalità di ravvedimento o, comunque, di regolarizzazione degli errori sulla competenza fiscale.
Prendendo il caso del ravvedimento operoso, se il contribuente ha dedotto un costo nell’anno non di competenza, deve:
– ravvedere l’anno in cui il costo è stato per errore dedotto, trasmettendo la dichiarazione integrativa, e pagando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni da dichiarazione infedele ridotte;
– presentare una dichiarazione integrativa a favore in merito all’anno in cui il costo avrebbe dovuto essere dedotto, compensando il credito che ne deriva con debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’integrativa è presentata.
Nel sistema antecedente, se, per l’integrativa a favore, fosse spirato il termine dell’anno, sarebbe stato necessario instaurare la procedura di rimborso, mentre ora il primo rimedio trova come unico limite la decadenza dai termini di accertamento.