L’indennità di mobilità e la NASpI sono ammortizzatori sociali che spettano ai lavoratori in caso di disoccupazione involontaria. Tuttavia, mentre la mobilità può essere usufruita a seguito di un procedimento di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della L. 223/91, la NASpI trova applicazione in presenza di licenziamento individuale, licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione ex art. 6 del DLgs. 23/2015, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale con la procedura prevista dall’art. 7 della L. 604/66.
Presentare erroneamente all’INPS una domanda di NASpI anziché una domanda di mobilità non è certo un’ipotesi remota e può comportare il rischio di perdere i 12 mesi d’indennità oltre a ulteriori conseguenze sull’anzianità contributiva del lavoratore.
Tuttavia, si ricorda che l’Istituto prevede comunque la possibilità di trasformare una domanda già presentata per ottenere il predetto sussidio di disoccupazione (NASpI) in una domanda per l’indennità di mobilità ordinaria, ma occorre che la richiesta di conversione sia “esplicita” e che venga inviata entro i termini di decadenza per la presentazione della mobilità, ossia entro 68 giorni dal licenziamento.