Nonostante siano intervenute delle modifiche normative sulla disciplina dei fabbricati rurali, che attribuiscono rilevanza giuridica solo all’annotazione in catasto del requisito di ruralità, questi immobili sono esenti da Ici solo se inquadrati catastalmente nelle categorie A/6, se destinati ad abitazione, o D/10, se utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza 22195 del 30 ottobre 2015.