La cancellazione di una società di persone dal Registro delle imprese determina la sua irreversibile estinzione; dunque alcuna pretesa può essere fatta valere nei confronti della medesima.
In caso di accertamento del maggior reddito, quindi, è illegittima la decisione del giudice di merito che, sulla base dell’omessa impugnazione dell’atto ad opera della società quando era ancora esistente, ha dedotto l’impossibilità, per i soci, di contestare nel merito l’accertamento emesso per trasparenza (Cass. 2.10.2017 n. 23029).
Trattasi di un debito proprio dei soci, essendo relativo a imposte sui redditi; dunque è solo possibile affermare che, in ragione della cancellazione, non può sussistere litisconsorzio necessario con la società.