Il Ddl. di stabilità 2016 prevede, oltre alle disposizioni relative alla cessione/assegnazione agevolata dei beni ai soci, anche la possibilità di estromettere l’immobile strumentale dell’imprenditore individuale. Si tratta di opportunità solo in parte alternative tra loro, posto che alcuni requisiti sono specificatamente necessari per alcune operazioni e non per altre.
Sotto il profilo soggettivo, l’estromissione riguarda l’impresa individuale, mentre le assegnazioni, cessioni e trasformazione sono destinati alle società, di persone o di capitali.
Sotto il profilo oggettivo, l’estromissione riguarda i soli beni immobili strumentali (per natura o per destinazione) di cui all’art. 43 co. 2 del TUIR, mentre le società possono assegnare ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (beni merce o beni patrimonio) e beni mobili registrati non utilizzati come strumentali. Per la trasformazione in società semplice, l’ente che intende trasformarsi deve avere per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o di beni mobili registrati.
Si ricorda inoltre che le operazioni di cessione, trasformazione ed assegnazione devono intervenire entro il 30 settembre, mentre l’estromissione deve essere realizzata entro il 31.5.2016. Quest’ultima opzione, in base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 39/2008, si esercita con il comportamento concludente, che si concretizza nella contabilizzazione sul libro giornale e sul registro dei beni ammortizzabili, e si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione (ris. Agenzia delle Entrate n. 82/2009), ovvero con il pagamento dell’imposta sostitutiva (ris. Agenzia delle Entrate n. 228/2009) dell’8%.