L’art. 1 co. 121 della L. 208/2015 ha riaperto le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
Sono ammessi al beneficio sia gli immobili strumentali per destinazione, sia gli immobili strumentali per natura, purchè posseduti alla data del 31.10.2015, mentre sono esclusi gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%; come nel caso dell’assegnazione agevolata, è possibile utilizzare, in luogo del valore normale, il valore catastale, e l’agevolazione non è preclusa se per effetto di questa scelta la base imponibile dell’imposta sostitutiva si azzera.
La norma prevede quale termine per esercitare l’opzione il 31.5.2016; l’opzione si manifesta con un semplice comportamento concludente (ad esempio, l’annotazione nelle scritture contabili).