Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale – Novità della L. 208/2015 – Modalità e termini

Entro il 31.5.2016 deve essere esercitata l’opzione per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, al fine di fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 1 co. 121 della L. 208/2015, con effetto dall’1.1.2016. Non possono avvalersi dell’agevolazione in esame gli imprenditori cessati all’1.1.2016.


Oltre alla suddetta manifestazione di volontà, da eseguirsi mediante annotazione in forma libera nei registri contabili della fuoriuscita dell’immobile, sono previsti ulteriori adempimenti quali:
– il pagamento dell’imposta sostitutiva (8% della plusvalenza “teorica”), entro il 30.11.2016 per il 60% del totale (prima rata) ed entro il 16.6.2017 per il saldo;
– l’indicazione dell’estromissione nel modello UNICO 2017 (30.9.2017).
In base alla ris. Agenzia delle Entrate n. 82/2009, il tempestivo pagamento dell’imposta non è essenziale, ai fini del perfezionamento dell’opzione, essendo sufficiente l’indicazione nel modello UNICO. La successiva ris. Agenzia delle Entrate n. 228/2009 ha rilevato che il corretto pagamento dell’imposta sostitutiva, in quanto comportamento concludente, può superare la mancata tempestiva indicazione in dichiarazione.

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