Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017)

L’art. 1 co. 566 della L. 232/2016 ha prorogato al 31.5.2017 le agevolazioni per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
La disciplina applicabile è in toto quella dell’art. 1 co. 121 della L. 208/2015, che prevede allo scopo un’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze, fatto salvo il requisito del possesso degli immobili, da verificare al 31.10.2016; alla stessa data deve essere verificato il requisito della strumentalità dell’immobile estromesso.
L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere versata:
– per il 60% del relativo ammontare entro il 30.11.2017;
– per il rimanente 40% entro il 16.6.2018

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