La C.T. Reg. Firenze, nella sentenza 18.2.2016 n. 302/16/16, in tema di ICI, ha affermato che:
– i Comuni impositori, nell’ambito dei loro poteri discrezionali, possono introdurre l’accertamento con adesione in materia di ICI, come prevede l’art. 59 co. 1 del DLgs. 446/97;
– in relazione alla classificazione di immobile come “rurale”, considerato che il criterio della “funzionalità” dell’immobile non garantisce un esito necessariamente positivo dell’eventuale ricorso avverso la pretesa del Comune, occorre che venga individuata a priori la funzione dell’immobile per prevenire il verificarsi di controversie. Si ricorda, infatti, che la Cassazione ha inizialmente statuito che per stabilire se un immobile è soggetto all’imposta oppure no si dovesse fare riferimento al criterio formale della classificazione catastale degli immobili come A/6 (abitazione di tipo rurale) o D/10 (immobili strumentali all’agricoltura). Se il Comune o il contribuente non ritenevano corretta tale classificazione, occorreva impugnarla innanzi al giudice. Successivamente però la Cassazione ha proposto un criterio meno formale e più sostanziale agganciato alla “funzione” dell’immobile a prescindere dal classamento dello stesso (tra le altre, Cass. 24299/2009 e 24300/2009).