Con la nota 15.1.2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui requisiti per il riconoscimento ai fini fiscali del carattere rurale dei fabbricati destinati ad uso sia abitativo, sia strumentale all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 9 del DL 557/93.
Secondo l’Agenzia, in particolare:
– l’istanza di richiesta di ruralità costituisce una facoltà e non un obbligo;
– relativamente ai contratti verbali di comodato, seppur in linea di principio non sussista l’obbligo della loro registrazione, per beneficiare dei benefici fiscali è obbligatoria la registrazione;
– dovendo esistere l’azienda agricola, i terreni e le costruzioni devono essere, di fatto, correlati alla produzione agricola (ciò non vale per le costruzioni strumentali all’allevamento e al ricovero degli animali). Per le estensioni di terreni inferiori a 10.000 mq, l’azienda agricola può essere dimostrata anche attraverso il possesso del numero di partita IVA, con codice Ateco che identifica un’attività agricola.