Con le circolari 29.2.2016 n. 44 e 45, l’INPS ha fatto il punto su alcune delle novità in materia previdenziale contenute nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). In particolare, con la circ. 44/2016, l’Istituto previdenziale ha ricordato che l’art. 1, co. 298 del citato provvedimento, abrogando il co. 2 dell’art. 14 del DLgs. 503/92, ha reso possibile la cumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e quella di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro. Sul punto, si osserva che la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento a periodi antecedenti all’1.1.2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere da quest’anno, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data. Viceversa, il regime di incumulabilità e alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate prima del 2016, in quanto ricadenti sotto le regole vigenti all’epoca. Invece, tra le novità di maggior rilievo esaminate nella successiva circ. 45/2016, si segnala la proroga al prossimo 31.12.2016 – in luogo dello scorso 30.6.2015 – del termine per la presentazione all’INPS delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiore ai limiti di legge.