Gli organi sociali, come gli amministratori e, in certi casi, i direttori generali, agiscono sempre per conto della società in virtù del principio di immedesimazione organica.
Per questa ragione, la società, per contestare l’atto irrogativo di sanzioni, non può eccepire l’esimente dell’art. 6 co. 3 del DLgs. 472/97, qualora la condotta sia imputabile a costoro (Cass. 20.1.2016 n. 1024).
Infatti, non può trattarsi, tecnicamente, di fatto addebitabile a terzi, in virtù della richiamata immedesimazione organica.