Secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015, per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019, non viene applicata la sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, nel caso in cui la fattura sia emessa in formato elettronico mediante SdI oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, ma entro la scadenza per la liquidazione periodica di riferimento.
Con riferimento alle operazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2019, i soggetti passivi “trimestrali” avranno quindi tempo sino al 20 agosto per potere trasmettere le fatture al SdI senza incorrere in sanzioni. Dopo tale data sarà possibile fruire solo della disposizione che prevede l’attenuazione delle sanzioni dell’80%, se la fattura che documenta un’operazione effettuata nel secondo trimestre viene emessa oltre il termine stabilito dall’art. 21 del DPR 633/72, ma entro quello di effettuazione della liquidazione del periodo successivo. Tale agevolazione ha efficacia, per i soggetti mensili, con riferimento alle operazioni effettuate sino al 30.9.2019.
Nel mese di agosto potrebbe risultare difficile il rispetto del termine di 12 giorni stabilito per l’emissione della fattura, con inevitabili conseguenze in termini sanzionatori. A tal proposito si segnala che il CNDCEC, con una nota pubblicata ieri, ha chiesto una “sospensione feriale anche per il termine di emissione delle fatture”, ferma restando, in ogni caso, la scadenza per l’effettuazione della liquidazione periodica del tributo.