C.T. Prov. Reggio Emilia 2.12.2015 n. 486/3/15, confermando il prevalente orientamento della Cassazione, ha sancito che il cessionario/committente deve regolarizzare l’operazione (obbligo imposto dall’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97) solo quando l’errore del cedente/prestatore emerge da un esame formale della fattura ricevuta.
Egli non è infatti tenuto ad effettuare un sindacato sulle valutazioni giuridiche della controparte, che rimane il soggetto passivo d’imposta (il caso riguardava la mancata indicazione dell’IVA su operazioni ritenute escluse).
La situazione è diversa per l’applicazione di un’IVA superiore in fattura ad esempio per errore nell’aliquota, dove il cessionario/committente, ai fini della detrazione, deve effettuare tutte le valutazioni giuridiche del caso.