Con riguardo alla fatturazione delle prestazioni di servizi, si rileva, fra l’altro, che:
– l’indicazione del giorno di effettuazione dell’operazione nel campo “Data” della fattura elettronica (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019) comporta, in termini operativi, che i nuovi termini per l’emissione della fattura previsti dall’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72 (12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione) sono sostanzialmente qualificati come periodo a disposizione del soggetto passivo per trasmettere al Sistema di Interscambio una fattura che riporta la data di effettuazione della prestazione anziché la reale data di emissione del documento;
– anche nel caso delle fatture emesse prima dell’incasso del corrispettivo, l’Agenzia delle Entrate potrebbe confermare che la trasmissione al Sistema di Interscambio possa avvenire nei 12 giorni successivi alla data di emissione indicata nel campo “Data” del file della fattura e non entro lo stesso giorno di generazione della fattura.