L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 98 del 25.11.2015, ha chiarito che non sono soggetti ad obbligo di fatturazione elettronica i medici generici per le prestazioni rese nei confronti delle ASL, in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale.
L’introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della P.A., difatti, non incide sulle ordinarie disposizioni in materia di esonero dalla fatturazione.
Dunque, non viene meno il disposto dell’art. 2 del DM 31.10.1974, in virtù del quale “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del DPR 633/72″. Di conseguenza, i compensi dei medici generici continuano ad essere certificati mediante il cedolino mensile emesso dalla ASL competente su base territoriale.