Con il provv. 8.3.2024 n. 105669 pubblicato il giorno 11.3.2024, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Il “libero accesso” sarà consentito, quindi, non soltanto ai consumatori finali, come previsto dal c.d. DL “Anticipi” (DL. 145/2023), ma anche ai soggetti passivi.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 co. 5-bis del DLgs. 127/2015). Non è più necessaria, quindi, la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo).
Un’ulteriore novità contenuta nel provvedimento riguarda la possibilità, per gli enti non commerciali, di registrare, come già avviene per i soggetti passivi IVA, un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso cui ricevere le fatture elettroniche.