Finanziamenti prededucibili – Novità dello schema di decreto “correttivo ter” del DLgs. 14/2019

Lo schema di decreto “correttivo ter” potrebbe intervenire in materia di finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo.
Si registrano, in primis, alcune modifiche di coordinamento, rappresentate dall’eliminazione dalla disciplina del concordato, di cui agli artt. 99 e ss. del DLgs. 14/2019, del richiamo anche agli accordi di ristrutturazione, i quali, invece, avranno una disciplina autonoma ai sensi dell’art. 57 co. 4-bis del DLgs. 14/2019.
Il co. 1 dell’art. 99 del DLgs. 14/2019 definisce il momento a partire dal quale il debitore che accede al concordato può chiedere l’autorizzazione alla contrazione di finanziamenti prededucibili, inserendo un riferimento al deposito della domanda con effetti prenotativi.
Una puntualizzazione analoga si potrebbe osservare anche in riferimento al co. 1 dell’art. 100 del DLgs. 14/2019 (relativo all’autorizzazione, per il debitore, al pagamento di crediti pregressi).
Questa disciplina è prevista anche per il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale su beni strumentali all’esercizio dell’impresa.
A tal fine, il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene (senza più contemplare il “valore di mercato”).
Resterebbe invariato – salvo il riferimento agli accordi di ristrutturazione – l’art. 101 del DLgs. 14/2019 sui finanziamenti prededucibili in esecuzione del concordato.

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