La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.11.2015 n. 24268, ribadisce un principio “cardine” in materia di imposta di registro, ove afferma che l’atto stipulato per scrittura privata non autenticata che contenga solo un’operazione esente da IVA (purché non rientrante tra quelle “eccezionali” di cui all’art. 8 co. 1 n. 8, 8-bis, 8-ter e 27 quinquies del DPR 633/72) va considerata “soggetta” ad IVA e, quindi, risulta da registrare in caso d’uso (anche se, in concreto, non sconta l’imposta sul valore aggiunto).
Tuttavia, nella sentenza in oggetto, si faceva riferimento ad un contratto di finanziamento infruttifero infragruppo. Pertanto, a ben vedere, l’operazione non risulterebbe “esente” da IVA ex art. 10 co. 1 n. 1 del DPR 633/72 (come affermato dalla sentenza in commento), ma risulterebbe fuori campo IVA, in quanto operata in assenza di corrispettivo.
Per questo, sarebbe stato fondamentale, nel caso in oggetto, verificare se, effettivamente, il finanziamento infruttifero si fosse formato per corrispondenza.
Infatti, il contratto di finanziamento infruttifero, risultando fuori campo IVA, va soggetto ad imposta di registro del 3% a norma dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Tuttavia, esso risulta:
– soggetto a registrazione in termine fisso se stipulato per atto pubblico o scrittura privata (autenticata o meno);
– soggetto a registrazione in caso d’uso se stipulato per corrispondenza, a norma dell’art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86.