Fisioterapisti – Mancata istituzione dell’albo – Effetti sulla possibilità di costituzione di società tra professionisti (parere Min. Sviluppo economico 15.2.2016 n. 39343)

Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere 15.2.2016 n. 39343, ha rilasciato alcune indicazioni in ordine all’applicabilità ai fisioterapisti della disciplina delle società tra professionisti (STP).
La professione di fisioterapista è stata espressamente inclusa tra le professioni sanitarie riabilitative dal DM 29.3.2001 e tale inclusione è stata poi ribadita dall’art. 1 della L. 1.2.2006 n. 43, ma la delega al Governo per l’istituzione dei relativi Ordini professionali (tra cui quello dei fisioterapisti) prevista dall’art. 4 della richiamata L. 43/2006 non è mai stata attuata.
Di conseguenza, il MISE osserva che, sino al momento dell’istituzione tramite decreto legislativo dell’Ordine o Collegio dei fisioterapisti chiamato a tenere il relativo Albo, “non è consentita agli stessi la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti”.
I fisioterapisti possono, invece, essere ammessi nelle STP in qualità di soci come soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento (c.d. “soci di capitale”).

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>