Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere 15.2.2016 n. 39343, ha rilasciato alcune indicazioni in ordine all’applicabilità ai fisioterapisti della disciplina delle società tra professionisti (STP).
La professione di fisioterapista è stata espressamente inclusa tra le professioni sanitarie riabilitative dal DM 29.3.2001 e tale inclusione è stata poi ribadita dall’art. 1 della L. 1.2.2006 n. 43, ma la delega al Governo per l’istituzione dei relativi Ordini professionali (tra cui quello dei fisioterapisti) prevista dall’art. 4 della richiamata L. 43/2006 non è mai stata attuata.
Di conseguenza, il MISE osserva che, sino al momento dell’istituzione tramite decreto legislativo dell’Ordine o Collegio dei fisioterapisti chiamato a tenere il relativo Albo, “non è consentita agli stessi la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti”.
I fisioterapisti possono, invece, essere ammessi nelle STP in qualità di soci come soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento (c.d. “soci di capitale”).