La Corte di Cassazione, con la sentenza 24.2.2016 n. 3600, ha ribadito il suo orientamento (cfr. Cass. 11230/2003; Cass. 12998/2006 e Cass 3738/2015) in tema di possibile escussione del fondo patrimoniale per debiti tributari.
In particolare, secondo la Corte, anche il debito di natura tributaria, sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, potrebbe ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia e, quindi, il fondo potrebbe essere escusso per incassare il debito.
Il problema sorge dalla disposizione dettata dall’art. 170 c.c., a norma del quale l'”esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Se ne desume che l’escussione dei beni del fondo patrimoniale:
– non può avvenire per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per i scopi estranei ai “bisogni della famiglia”;
– può avvenire per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia;
– secondo la Corte, può avvenire per debiti non conosciuti dal creditore come contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.