Fondo per contributi al lavoro delle persone con disabilità – Novità del DL 48/2023 (c.d. DL “Lavoro”) – Modalità attuative (DPCM 27.6.2024)

Con il DPCM 27.6.2024 sono state definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo del Fondo istituito dall’art. 28 co. 1 del DL 48/2023 in favore di:
– enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del DLgs. 117/2017;
– organizzazioni di volontariato;
– associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del DLgs. 117/2017;
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al DLgs. 460/97, iscritte nella relativa anagrafe.
L’accesso al contributo è previsto in caso di assunzioni, ai sensi della L. 68/99, di persone con disabilità con età inferiore a 35 anni, effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’1.8.2020 e il 30.9.2024 (è possibile accedere al contributo anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato).
Il contributo:
– è pari a 12.000 euro una tantum e 1.000 euro per ogni mese (dalla data di assunzione e fino al 30.9.2024);
– deve essere richiesto all’INPS, a partire dal 2.9.2024 e fino al 31.10.2024.

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