Con il messaggio 27.6.2024 n. 2406, l’INPS ha reso noto di aver effettuato ulteriori verifiche in relazione all’esonero contributivo introdotto durante l’emergenza COVID-19 dall’art. 1 co. 20-22-bis della L. 178/2020, in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli) e professionisti iscritti alla Gestione separata (nonché per i professionisti con Cassa).
In particolare, l’INPS ha effettuato verifiche:
– sull’effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione, con esito visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa (la differenza contributiva deve essere versata con le modalità descritte nel messaggio 3974/2021, con l’aggiunta delle sanzioni civili);
– sui requisiti della regolarità contributiva, del calo del fatturato o dei corrispettivi, del reddito percepito nel periodo d’imposta 2019 e del rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo (in caso di annullamento totale o parziale dell’esonero, il relativo provvedimento viene notificato direttamente al contribuente interessato e il soggetto potrà proporre riesame).