Con il messaggio 3.11.2015 n. 6704, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cumulabilità o meno del congedo parentale fruito in modalità oraria, così come previsto dall’art. 32 co. 1-ter del DLgs. 26.3.2001 n. 151 (introdotto dall’art. 7 del DLgs. 15.6.2015 n. 80), con altri riposi o permessi disciplinati dal nostro ordinamento. In particolare, si è precisato che il congedo parentale a ore non può essere cumulato con gli altri permessi o riposi previsti sempre dal Testo unico sulla maternità e paternità (DLgs. 151/2001), come i riposi orari per allattamento, anche se richiesti per bambini diversi. Può essere invece fruito insieme con i permessi disciplinati dalla L. 104/92 per l’assistenza a persone disabili. Tuttavia, esperti della materia ricordano che, in merito alla cumulabilità con altri riposi o permessi, la contrattazione collettiva può disporre regole diverse da quelle generali. In merito a tale congedo, si ricorda che esso spetta a ciascun genitore lavoratore, nei primi 12 anni di vita del bambino, fino a un periodo massimo di 6 mesi di astensione dal lavoro (continuativo o frazionato). L’astensione complessiva di entrambi i genitori non può comunque eccedere i 10 mesi, salvo il caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. In tale ultima ipotesi il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.