Fuoriuscita dal 2017 – Possibilità di accesso al regime forfetario

I soggetti che fuoriescono dal 2017 dal regime di vantaggio possono transitare al regime forfetario, avendone le condizioni, oppure al regime ordinario.
In caso di passaggio al forfetario, non è pacifico se possa continuare ad essere applicata l’aliquota agevolata del 5%, seppur per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività, oppure trovi comunque applicazione l’aliquota ordinaria del 15%. A quanto consta, non esiste una disposizione normativa o un chiarimento ufficiale che generalizzino l’applicabilità dell’imposta sostitutiva al 5% in tutti i casi di transito dal regime di vantaggio a quello forfetario. L’applicabilità dell’aliquota al 5% è stata riconosciuta ad hoc:
– dall’art. 1 co. 87 della L. 190/2014 per il passaggio avvenuto nel periodo 2014-2015, per regolarizzare il transito dai previgenti regimi al neo introdotto regime forfetario;
– dalla circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12 (§ 6.2) limitatamente al passaggio avvenuto nel periodo 2015-2016, in ragione delle modifiche apportate al regime forfetario dalla L. 208/2015.
Premesso che su tale aspetto sarebbe necessario un chiarimento ufficiale, l’applicabilità dell’aliquota agevolata fino al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività potrebbe sostenersi in forza dell’identità dei requisiti posti a base dell’accesso al regime di vantaggio e dell’utilizzo della tassazione ridotta nel regime forfetario.
L’applicabilità dell’aliquota agevolata va comunque esclusa in caso di fuoriuscita dal regime di vantaggio per decorso dei termini di durata in quanto sarebbe comunque esaurito il quinquennio dall’inizio dell’attività. Ove applicabile il regime forfetario, la tassazione sostitutiva applicabile sarebbe al 15%.

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