Con le ordinanze 15.4.2016 nn. 7616 e 7617, la Corte di Cassazione ha ribadito che il garage va escluso dal pagamento della tassa sui rifiuti (nel caso di specie TARSU, ma la decisione si riflette anche sulla TARI considerata la sostanziale identità delle discipline normative) soltanto se il contribuente prova con idonea documentazione e indica nella dichiarazione originaria, oppure successivamente nella denuncia di variazione, le obiettive condizioni di non utilizzabilità dell’immobile, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Ne discende che spetta al contribuente dimostrare adeguatamente i presupposti fattuali per poter usufruire del trattamento di favore ai fini della TARSU.
Infine, si ricorda che i giudici tributari di merito e di legittimità hanno più volte negato che un locale adibito a garage possa ritenersi di per sé improduttivo di rifiuti solidi urbani.