Con la lettera circ. 18.12.2015 n. 22350, il Ministero del Lavoro ha fornito specifiche istruzioni alle DTL in relazione alla procedura di convalida delle dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei genitori lavoratori. Infatti, l’art. 55 del DLgs. 151/2001 stabilisce – al fine di contrastare comportamenti illegittimi – che in caso di dimissioni da parte di queste categorie di lavoratrici e lavoratori, le stesse devono essere convalidate da parte della competente DTL, e a tale convalida è condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto. In particolare, il Ministero del Lavoro richiede che il colloquio con la lavoratrice sia approfondito e che accerti la perfetta conoscenza dei sistemi di tutela alternativi alle dimissioni, tra cui anche la possibilità di fruire del congedo parentale a ore ex art. 7 del DLgs. 80/2015, ovvero la facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell’art. 8 co. 7 del DLgs. 81/2015. Inoltre, tra le motivazioni da rilevare, che potrebbero determinare le dimissioni, il Ministero segnala quelle relative all’organizzazione e condizioni di lavoro particolarmente gravose e/o difficilmente conciliabili con le esigenze di cura della prole, il mutamento della sede di lavoro e delle mansioni, ovvero il mutamento delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento d’azienda. Tale ultima ipotesi è stata peraltro riformulata al fine di prevenire eventuali elusioni alle regole previste dall’art. 2112 c.c., che disciplina in modo specifico i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. In tale circostanza, precisa la nota ministeriale, il funzionario che riceve la richiesta di convalida dovrà chiarire al lavoratore interessato che, in caso di rilevanti modifiche delle condizioni di lavoro in occasione del trasferimento d’azienda che abbiano determinato la decisione di dimettersi, si applica la disciplina delle dimissioni per giusta causa, con diritto a tutte le indennità conseguenti (preavviso, NASPI, TFR, eccetera).