Cass. 22.3.2017 n. 7259 sancisce che, in linea di principio, è legittimo l’accertamento basato sui versamenti bancari nella misura in cui ci siano incongruenze tra i versamenti effettuati sul conto corrente personale dell’imprenditore e i prelevamenti eseguiti dal conto corrente utilizzato per l’attività.
Tuttavia, l’eccedenza rispetto ai giroconti può essere giustificata anche in base ad elementi presuntivi, dimostrando che lo scarto può essere dovuto all’utilizzo di contanti per le esigenze di vita personali e/o familiari.
Bisogna anche valutare l’eventuale insorgenza di spese straordinarie, che possono incidere sull’incongruenza menzionata.