La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5592/2016, ha superato il suo precedente orientamento in materia di repechage, affermando che al datore di lavoro spetta provare tutti gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, tra cui l’impossibilità di un diverso utilizzo del lavoratore senza che a questi, come avveniva in precedenza, possa chiedersi di collaborare nel relativo accertamento.
Il cambio di orientamento sugli oneri di deduzione, comporta che il datore di lavoro:
– fornisca in giudizio l’elenco delle assunzioni fatte nel semestre successivo al licenziamento;
– dimostri per ciascuna di esse che i relativi compiti non potevano essere assegnati al lavoratore licenziato.
Inoltre, il nuovo testo dell’art. 2103 c.c. ha ampliato il potere del datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore, estendendolo a tutte quelle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento e, in determinati casi, al livello inferiore. Questo sembrerebbe ampliare i confini dell’obbligo di repechage, ma sul punto sono attesi chiarimenti.