I compensi percepiti dal medico dipendente ASL per le CTU

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 19.10.2015 n. 88, chiarisce che il compenso percepito dal medico legale dipendente della ASL per la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) prestata all’Autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale costituisce reddito di lavoro autonomo qualora lo stesso medico svolga anche attività professionale o d’impresa. La relativa prestazione è rilevante ai fini IVA in quanto il medico opera, in tal caso, in qualità di soggetto passivo d’imposta.

I compensi derivanti dalle prestazioni di consulenza medico-legale, rese a titolo personale all’Autorità giudiziaria da parte dei medici dipendenti della ASL autorizzati a svolgere attività extramoenia, si qualificano come redditi di lavoro autonomo se: – le prestazioni sono rese nell’ambito di un procedimento penale, nonostante tale attività costituisca esercizio di pubblica funzione (art. 50 co. 1 lett. f) del TUIR); – le prestazioni sono rese nell’ambito di un procedimento civile o per finalità assicurative o simili, a condizione che l’attività di consulenza medico-legale sia svolta in forma abituale (art. 53 del TUIR).

Se le prestazioni sono rese nell’ambito di un procedimento civile o avente finalità assicurative o simili, ma l’attività è svolta in modo occasionale, i relativi compensi si qualificano come redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR).

Agli effetti dell’IVA, la prestazione di consulenza medico-legale assume rilevanza se il medico svolge tale attività in qualità di soggetto passivo d’imposta. La prestazione andrà assoggettata ad IVA nelle ipotesi in cui essa sia resa: – nell’ambito di un procedimento penale; – nell’ambito di un procedimento civile o per altri fini, a condizione che l’attività sia svolta in modo abituale. Inoltre, in tali circostanze, L’Agenzia delle Entrate precisa che, se la prestazione è resa nei confronti di soggetti qualificabili come enti della Pubblica Amministrazione, così come individuati dalla circ. 9.3.2015 n. 1/DF, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 209-213 della L. 244/2007.

Se, nell’ambito di un procedimento civile (o per fini amministrativi, assicurativi, ecc.), il medico dipendente della ASL svolge prestazioni medico-legali al di fuori dell’attività intramoenia, ma in forma occasionale, non è obbligato ad aprire una posizione IVA, né ad emettere fattura in formato elettronico nei confronti della Pubblica amministrazione.

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