Immobile ad uso non abitativo e morosità del conduttore – Emissione della fattura e versamento IVA sui canoni non percepiti (Cass. 23.10.2015 n. 21621)

Con la sentenza 23.10.2015 n. 21621, la Corte di Cassazione ha affermato che la società che concede in locazione un immobile non abitativo, in caso di morosità del conduttore, non è tenuta ad emettere fattura, né a versare l’IVA relativamente ai canoni non percepiti, in quanto tali prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (art. 6 co. 3 del DPR 633/72).
Diversamente, a norma dell’art. 26 del TUIR, i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo concorrono alla formazione del reddito d’impresa, ancorché non siano percepiti dal locatore e devono essere dichiarati, ai fini delle imposte dirette, nella misura prevista dal contratto di locazione, finché non intervenga la risoluzione del contratto medesimo.
Tuttavia, qualora sia data prova dell’insolvenza del conduttore, i canoni maturati e non riscossi, con riferimento alla locazione commerciale, possono essere classificati come perdite su crediti, deducibili dal reddito.

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