Talune tipologie di immobili, in ragione delle loro caratteristiche oggettive, sono esentate dal pagamento dell’IMU.
Tra gli altri, sono esenti dall’IMU:
– i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
– gli immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici. In caso di attività “mista”, l’esenzione si applica solo alla frazione dell’unità immobiliare nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale;
– i fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.);
– i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.