Con le sentenze n. 18453/2016 e n. 18455/2016 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992) la riduzione dell’ICI pari al 50% spetta anche in assenza della presentazione della dichiarazione o denuncia (considerata fonte di elementi informativi e non costitutivi del diritto ai benefici fiscali), sempre che il Comune sia a conoscenza delle condizioni che fanno scattare il diritto al medesimo beneficio.
Per il principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10 co. 1 della L. 212/2000), al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (art. 6 co. 4 della L. 212/2000).
Pertanto, il contribuente ha diritto alla riduzione del 50% dell’ICI anche se non ha presentato la dichiarazione di inagibilità o inabilità di un fabbricato, a condizione che:
– il comune sia a conoscenza dello stato dell’immobile;
– il contribuente non utilizzi l’immobile.