Nella ris. 9/DF/2015, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha precisato che sono esenti dall’IMU (ai sensi dell’art. 13 co. 9-bis del DL 201/2011) gli immobili delle cooperative edilizie non ancora assegnati in proprietà ai propri soci.
Il co. 9-bis dell’art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 prevede infatti che, a partire dall’1.1.2014, gli immobili costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita siano esentati dall’IMU fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati.
Il MEF si è espresso sull’applicazione di tale agevolazione anche agli immobili costruiti e non assegnati in proprietà dalle cooperative edilizie.
Nel documento in esame viene verificata dapprima la qualifica di “impresa costruttrice” in capo alla cooperativa arrivando alla conclusione che, come peraltro sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 11.7.96 n. 182, in tale categoria rientrano a pieno titolo le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci.
Il secondo aspetto affrontato dal MEF riguarda l’assimilazione della “assegnazione degli immobili ai soci” alla “vendita” in quanto la norma impone, per usufruire dell’agevolazione, la destinazione degli immobili appunto alla “vendita”. Al riguardo sia la prassi dell’Agenzia delle Entrate (ris. 11.7.2007 n. 163) che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 25.5.2002 n. 7684 e 23.3.2004 n. 5724) ritengono che le assegnazioni “rilevano come cessioni di beni” e realizzano “un trasferimento della proprietà a titolo oneroso”. Pertanto, conclude il Ministero, non ci sono motivi per non riconoscere tale agevolazione alle cooperative edilizie che assegnano in proprietà gli alloggi ai propri soci.